Statuto della CDC

ART. 1) – COSTITUZIONE

È costituita l’Associazione denominata “Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano” (C. d. C. PASM), Ente del Terzo Settore (ETS) d’ora in avanti “Associazione”.

ART. 2) – SEDE LEGALE E DURATA

L’Associazione ha sede legale presso l’Abbazia di Mirasole – Strada Consortile Mirasole, 7 – 20073 Opera (Milano) -, e durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito della stessa provincia e deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

3-1 L’Associazione è autonoma, libera, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

3-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3-3 L’Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività’ culturali di interesse sociale con finalità’ educativa;

lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività’ dell’esercizio abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

● lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

● lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera m): servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

lettera o): attività’ commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della  legge 18/8/2015, n.141 e  successive  modificazioni;

lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività’ di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

lettera y): protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Pertanto l’associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svilupperà le seguenti azioni:

  1. Supportare la costruzione e il consolidamento di un Distretto del Cibo basato su reti, nel terri-

torio del PASM (Parco Agricolo Sud Milano) tra tutte le realtà che costituiscono i settori interessati: in primo luogo i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), contadini/produttori, Amministrazioni Locali “sensibili”, nonché le botteghe del commercio equo, banche del tempo, organizzazioni della finanza etica, realtà che si occupano di ambiente, energia, economia circolare ecc., cooperative- specialmente sociali- e loro consorzi, imprese sociali, associazioni culturali, pacifiste ed ecologiste; 

  1. Salvaguardare il PASM tramite la riqualificazione della sua agricoltura e la difesa di ambiente e territorio e contro il consumo di suolo, con iniziative basate su nuovi flussi economici e relazionali a supporto delle aziende agricole e del loro reddito;
  2. Qualificare la domanda e l’offerta relativa alla produzione agricola, da attuare attraverso la costituzione di mercati contadini e di empori di comunità, per dare continuità all’offerta tra un mercato e l’altro, e la trasformazione in direzione dell’agroecologia delle coltivazioni (con tecniche biologiche, biodinamiche, di permacultura, di lotta integrata ecc.) incentivando la vendita diretta, sostenendo l’agro biodiversità e la multifunzionalità, nonché, sul lato della domanda, sollecitando il consumo critico in direzione delle produzioni sostenibili del PASM
  3. Favorire un percorso di costruzione di sovranità alimentare facente capo al bacino del PASM                   con i seguenti obiettivi:
  • Partecipazione a gare d’appalto pubbliche, in particolare per la ristorazione pubblica collettiva, finalizzate all’acquisto di prodotti locali/ di prossimità, biologici, tramite la costituzione di Tavoli partecipati da tutti i soggetti interessati: dai rappresentanti dei Comuni, degli agricoltori locali, dei comitati in rappresentanza dei genitori;
  • Creazione di circuiti economici locali che coinvolgano non solo i produttori del territorio del PASM, ma anche di quelli vicini o confinanti, soprattutto nel caso di produzioni diverse o aggiuntive, valorizzando, in tal modo, la produzione, la distribuzione e lo scambio prevalentemente territoriale di beni e servizi di qualità e favorendo progetti strategici di incentivazione dell’agricoltura sociale e dell’economia solidale, tendenti: 
  1. Al prezzo “giusto”, adeguato per il produttore, concordato e condiviso sulla base dei costi trasparenti;
  2. Alla definizione di “patti solidali” tra produttori e consumatori che prevedano accordi come, ad esempio, la co-programmazione delle produzioni, il pre impegno all’acquisto e simili, fino alla costituzione di AMAP (Association pour le maintien d’une Agricolture paysanne) o CSA (comunità a supporto dell’agricoltura);
  3. Alla realizzazione di cicli di produzione, per quanto possibile, chiusi e locali, ispirati alla sostenibilità ambientale, al rispetto dei diritti del lavoro, all’occupazione di giovani, di migranti e di soggetti svantaggiati; 
  1. Promuovere la massima diffusione di stili di vita essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà ed alla consapevolezza delle scelte e centrati sulle relazioni invece che sul possesso, attenti ai sistemi di produzione e consumo dei beni e dei servizi, nel rispetto dei diritti degli uomini e delle donne, dei lavoratori e delle lavoratrici, dell’ambiente e della salute, consapevoli della necessità di ridurre i consumi ed il loro impatto ambientale, di aumentare il risparmio energetico e di risorse non rinnovabili, per una vera transizione ecologica imposta dai cambiamenti climatici, di valorizzare la diversità biologica e culturale e la difesa dei beni comuni, compreso quelli confiscati alle mafie;
  2. Favorire la crescita delle persone in un equilibrio armonioso con la natura e la società, promuovendo una cultura della convivialità e della partecipazione attiva, creando occasioni di incontro, di confronto e di festa;
  3. Organizzare attività di formazione e divulgazione sui temi dell’economia solidale e della critica del modello di sviluppo basato sulla crescita “senza fine”, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza sui temi quali: alimentazione sana, modelli agro ecologici di produzione agricola, artigianale e di economia locale, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, materiali ecologici e loro impiego, medicine naturali, scambi non monetari, educazione alla non violenza e alla pace, culture popolari e multiculturalità;
  4. Organizzare attività e servizi di supporto agli acquisti collettivi e alla produzione e distribuzione di prodotti locali, attraverso un equo rapporto tra produttori e consumatori e nel rispetto delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale di cui al presente statuto, valorizzando il modello organizzativo e di relazioni proprio dei Gas, promuovendo altresì altre pratiche solidali innovative, quali, per esempio, le CSA, le AMAP, gli empori solidali ecc.;
  5. Operare per ricercare e sperimentare, sia a livello globale che locale, un riequilibrio dei rapporti Nord/Sud, basato sullo scambio reciproco e non sullo sfruttamento di persone e risorse;
  6. Verificare le condizioni per realizzare uno o più fondi di solidarietà finalizzati a sostenere crisi produttive di realtà eco sol ed emergenze legate alle crisi economiche, ambientali e geo-politiche, attraverso la forma di specifiche campagne sociali e a promuovere l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali sociali e solidali, anche attraverso la forma di incubatore di impresa in ambito agro ecologico;
  7. Gestire relazioni con le istituzioni locali atte a favorire politiche pubbliche a supporto dei processi di economia locale e solidale;
  8. Promuovere iniziative di ricerca e sviluppo, anche in rapporto con bandi di enti e istituzioni pubbliche o di organizzazioni del terzo settore o del privato sociale, atte a favorire processi e progetti di economia locale e solidale;
  9. Promuovere azioni di formazione e educazione alimentare nei confronti delle comunità locali, anche attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli istituti scolastici; 
  10.  Incentivare la creazione di percorsi culturali, esperienziali, ricreativi e turistici che valorizzino il patrimonio rurale paesaggistico, naturalistico e storico;
  11.  Incentivare le pratiche e l’uso di sistemi innovativi utili a mitigare e contrastare gli effetti legati ai cambiamenti climatici

3-4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. 

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

3-5 L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le attività di interesse generale,  sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa  e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione  o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. 

SOCI, VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 4) TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi

nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge

in tema di associazioni.

ART. 5) PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Il fine dell’Associazione è consentire il libero svolgimento della personalità dei singoli al proprio interno, quale strumento di promozione e di attuazione di principi di pluralismo, solidarietà, partecipazione e sussidiarietà che trovano copertura costituzionale negli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione. Nell’Associazione verranno valorizzati in particolare i principi di democraticità e partecipazione.

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro o informali, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo 

dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;

c. la partecipazione alla vita associativa.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante, formalmente delegato.

ART. 6) STATUS DI SOCIO

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi

previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti, non possono essere fatte limitazioni anche di età se la loro iscrizione è stata accettata.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7) DOMANDA

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli

organi sociali.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dell’Associazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato entro sessanta giorni. 

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. 


ART. 8) PAGAMENTO QUOTA ANNUALE

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al

versamento della quota associativa ordinaria annuale. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.9) VOLONTARI

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. 

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10) PERDITA STATUS DI SOCIO

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può proporre ricorso, chiedendo che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 11) ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

● Assemblea degli associati

● Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo

● Presidente e Vicepresidente


ART. 12) ASSEMBLEA

L’assemblea è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola

con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo

delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino

ad un massimo di due associati.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o

persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail inviata al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante pubblicazione sulla home page del sito dell’Associazione, oppure mediante newsletter inviata a tutti i recapiti e-mail forniti dagli associati e dagli interessati alle attività dell’Associazione, oppure mediante affissione alla bacheca nella sede dell’Associazione, oppure mediante lettera.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13) POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea:

● determina le linee generali programmatiche delle attività dell’Associazione;

● approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

● nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di 

   responsabilità nei loro confronti;

● delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

● delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

● delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua

   competenza.

ART. 14) COSTITUZIONE ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà

più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia

il numero degli associati presenti, in proprio o in delega o collegati in audio o videoconferenza, anche utilizzando supporti telematici.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. 

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

L’organo di amministrazione, denominato “Consiglio Direttivo”, governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è composto da un numero da 5 a 11 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate o delegate.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 sedute consecutive. Qualora venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 60 giorni l’assemblea dei soci perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 

Le eventuali sostituzioni per cooptazione di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri membri. 

Solo l’assemblea può eleggere diversi membri del consiglio direttivo o sostituirli, non sono ammesse cooptazione da un organo intermedio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli cinque membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

● amministra l’Associazione,

● attua le deliberazioni dell’assemblea,

● predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone

  all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, 

● predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione

   economica dell’esercizio,

● stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

● cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

● è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, 

● disciplina l’ammissione degli associati,

● accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,

● delibera sull’esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere

non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17) PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18) LIBRI SOCIALI

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 19) FONDO PATRIMONIALE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore, dalle seguenti fonti:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. dai proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;

j. da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ART. 20) QUOTE DI ADESIONE

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia

all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 21) BENI DELL’ASSOCIAZIONE

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

BILANCIO

ART. 23) APPROVAZIONE BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. 

E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’assemblea degli associati entro per la definitiva approvazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio approvato sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24) RENDICONTAZIONE ATTIVITA’

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 25) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’Associazione ETS ( Enti del Terzo Settore) e le Amministrazioni pubbliche di cui  all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 26) PERSONALE RETRIBUITO

L’Associazione ETS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs.

117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 27) RESPONSABILITÀ 

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28) DIRITTI DEI TERZI

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 29) ASSICURAZIONE

L’Associazione ETS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti iscritti al RUNTS con medesime finalità, previo parere positivo dell’ufficio RUNTS territorialmente competente.

ART. 31) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. 

ART. 33) NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

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